Accesso civico
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato
Ultima modifica 4 luglio 2023
Il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 riscrive l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e introduce un nuovo articolo, il 5-bis.
Sono previste due tipologie di accesso civico e precisamente:
- L’accesso civico “semplice”, disciplinato dal comma 1 dell’art. 5, che testualmente recita: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Si tratta del già vigente istituto dell’accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell’Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” non risultano essere stati pubblicati. Pertanto, è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione in base al D.Lgs. n. 33/2013, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Interviene quindi in un momento patologico, ovvero quando la pubblica amministrazione interessata sia inottemperante agli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni e costituisce, in buona sostanza, un rimedio a detta inadempienza. Se ne deduce quindi che l’accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati.
L’accesso civico semplice è esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).
- L’accesso civico “generalizzato” disciplinato dal comma 2 dell’art. 5 (vera novità), che testualmente recita “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice” di cui al capoverso precedente) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, comma 3.
Viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d. FOIA - Freedom Of Information Act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Procedimento
L'esercizio del diritto di cui ai punti 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica o in forma cartacea.
Modello per l’istanza di accesso civico “semplice” in formato .odt (Open Document Text – formato aperto) indirizzata al Responsabile della trasparenza solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Modello per l’istanza di accesso civico “generalizzato” in formato .odt (Open Document Text – formato aperto) che può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- a) al Settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti.
Comunicato dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a proposito dell'accesso civico
Di seguito, sunto del comunicato ANAC del 15 ottobre 2014:
"L’Autorità ha pubblicato sul proprio sito istituzionale www.anticorruzione.it un comunicato per la valorizzazione dell’istituto dell’ accesso civico (art. 5 del D.Lgs. 33/2013), al fine di richiamare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti indicati nell’art. 11 del D.Lgs. 33/2013 alla responsabilità loro affidata dalla normativa e, al tempo stesso, di evidenziare le opportunità che l’istituto dell’accesso civico offre alla società civile per ottenere la pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi delle leggi vigenti.
Pertanto, chiunque - cittadini, imprese, associazioni e altri – rilevi l’omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico facendo direttamente richiesta al Responsabile della trasparenza, ed in caso di inerzia al titolare del potere sostitutivo, dell’amministrazione inadempiente.
Solo in caso di mancata presenza, nei siti istituzionali delle amministrazioni, delle necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico o di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC. Link al comunicato
Inoltre, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le: “LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
Pare opportuno precisare che le due forme di accesso civico regolate dal c.d. “decreto trasparenza” hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, Legge n. 241/1990 (cd. “accesso documentale”).
La finalità dell’accesso documentale, infatti, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” e, in funzione di tale interesse, la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi è pertanto da riconoscersi a chi può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.