Descrizione
Divieto a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari, di alimentare i piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale, con relativo getto sul territorio di mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere.
Nell’ambito del centro urbano, i proprietari degli edifici e altri manufatti, agli Amministratori Condominiali e chiunque abbia diritti su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni dovranno provvedere, a propria cura e spese, all’immediato ripristino delle condizioni igienico- sanitarie dell’immobile, eseguendo gli interventi di seguito indicati:
- a) schermare con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo le aperture permanenti di abitazioni, vista l’attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione, verificando l'assenza di animali e/o nidificazione in atto;
- b) installare ove possibile, dissuasori, a norma di legge, sui punti di posa (cornicioni terrazzi pensiline davanzali, canali di scolo, gronde, ecc.) onde impedirne lo stazionamento;
- c) mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti, le zone sottostanti i fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;
- d) effettuare periodiche disinfestazioni e ripulitura delle zone a suo tempo colonizzate dai piccioni;
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Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2025, 08:51